Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 15 mag 1963
Nelle sezioni delle scuole professionali indicate nel precedente si impartiscono i seguenti insegnamenti: educazione civica e cultura generale; matematica; fisica; tecnica professionale; economia aziendale; nozioni di costruzioni navali e norme di emergenza; contabilità aziendale elettrotecnica e radiotecnica; laboratorio misure elettriche e radioelettriche; costruzioni elettromeccaniche, tecnologia e disegni relativi;disegno tecnico; apparecchiature radioelettriche, tecnologia relativa e disegno; religione; educazione fisica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1897#art-9