Art. 2
2 / 23In vigore dal 9 mag 1963
Il predetto Istituto professionale ha lo scopo di preparare, personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
1) scuola professionale per l'industria meccanica, con sezioni per:
fresatore (n. 2 sezioni);
meccanico riparatore di automezzi;
2) scuola professionale per l'industria elettrica, con sezioni per:
elettrauto (n. 2 sezioni);
3) scuola professionale per l'industria chimica, con sezione per: operaio chimico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1883#art-2