Art. 13
13 / 23In vigore dal 9 apr 1963
Le tasse scolastiche di amministrazione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura, di quelle fissate per gli Istituti tecnici agrari.
Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime, nonché un deposito di garanzia per eventuali danni.
La misura del contributo e del deposito è fissata dal Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione può disporne la Concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-30;1876#art-13