Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Visto il regio decreto 10 giugno 1939, n. 1134; Vista l'istanza del presidente dell'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia in data 28 dicembre 1957, n. 270; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere, presso il predetto Istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 la Scuola di flauto presso l'Istituto musicale pareggiato "U. Giordano" di Foggia è pareggiata a tutti gli effetti di legge alla Scuola analoga dei Conservatori di musica dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 27. - VILLA
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