Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 29 apr 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945; Vista l'istanza dell'Amministrazione comunale di Verona in data 23 giugno 1960, n. 29981; Vista la relazione della Commissione tecnico-amministrativa, incaricata dal Ministero della pubblica istruzione di procedere presso l'Istituto musicale "E. Dall'Abaco" di Verona agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170; Udito il parere della Sezione V del Consiglio superiore delle antichità e belle arti; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: A decorrere dall'anno scolastico 1961-62 l'Istituto musicale "E. Dall'Abaco" di Verona è pareggiato a tutti gli effetti di legge ai Conservatori di musica dello Stato, limitatamente alle Scuole di: armonia; contrappunto; fuga e composizione; musica corale; organo e composizione organistica; canto; pianoforte principale; arpa; violino, viola e violino; violoncello; contrabasso; oboe; fagotto; clarinetto; corno; tromba e trombone. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 settembre 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1962 Atti del Governo, registro n. 145, foglio n. 23. - VILLA
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