Art. 3

Art. 3

3 / 4
In vigore dal 28 ott 1961
La importazione di grano non comunitario, a reintegro del corrispondente quantitativo impiegato nella fabbricazione dei prodotti di cui al precedente , esportati verso gli altri Paesi membri della Comunità economica europea, è subordinata al pagamento del diritto per traffico di perfezionamento di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1587. Tale diritto è riscosso nella misura e con le modalità previste dai comma primo e secondo dell' del citato decreto. Ai fini dell'applicazione del diritto per traffico di perfezionamento, la base imponibile è costituita dal valore del grano accertato in dogana all'atto della sua importazione a reintegro, in conformità dell'art. 18 e seguenti delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-29;1086#art-3