Art. 2
2 / 4In vigore dal 28 ott 1961
La quantità di frumento da ammettere all'importazione con il beneficio previsto dall', per ciascuno dei seguenti prodotti, è così fissata nelle corrispondenti misure:
a) per kg. 100 di semolini o pasta di prima classe primo rendimento, con contenuto in ceneri non inferiore allo 0,65% e non superiore allo 0,85% sul secco: kg. 185 di frumento duro;
b) per kg. 100 di paste alimentari speciali (paste all'uovo e paste glutinate): kg. 1858 di frumento duro;
c) per kg. 100 di farina di prima classe, primo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,60% sul secco: kg. 180 di frumento tenero;
d) per kg: 100 di farina di prima classe, secondo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,73% sul secco: kg. 155 di frumento tenero;
e) per kg. 100 di farina, di terzo rendimento, con massimo di ceneri dello 0,80% sul secco: kg. 130 di frumento tenero.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-29;1086#art-2