Art. 36 · Contestazione degli addebiti
Parte PRIMA

Art. 36

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Contestazione degli addebiti

In vigore dal 19 dic 1961
Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta se non con provvedimento motivato e dopo che siano stati preventivamente contestati per iscritto gli addebiti all'interessato, con la prescrizione di un termine non inferiore a dieci giorni per le sue eventuali discolpe.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-36