Art. 34 · Recidiva
Parte PRIMA

Art. 34

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Recidiva

In vigore dal 19 dic 1961
Al dipendente che incorre in una infrazione disciplinare dopo essere stato punito per una infrazione della stessa specie, può essere inflitta la sanzione più grave di quella prevista, per l'infrazione stessa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-34