Parte PRIMA
Art. 31
39 / 56Sospensione dal servizio
In vigore dal 19 dic 1961
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dall'ufficio con la privazione dello stipendio per non meno di un mese e non più di sei mesi.
La sospensione è inflitta:
a) nei casi previsti dall'articolo precedente qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b) per denigrazione dell'Amministrazione o dei superiori;
c) per uso dell'impiego ai fini di interessi personali;
d) per violazione del segreto d'ufficio che abbia prodotto grave danno;
e) per tolleranza di abusi commessi da impiegati dipendenti.
Alla moglie e ai figli minorenni del dipendente sospeso, può essere concesso un assegno alimentare in misura non superiore ad un terzo dello stipendio.
Il dipendente al quale è inflitta la sospensione dal servizio non può conseguire il coefficiente di stipendio superiore, se non siano decorsi due anni dalla data dell'infrazione e subisce un ritardo di due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è portato a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a tre mesi.
Il tempo durante il quale il dipendente sia stato sospeso dal servizio con privazione dello stipendio deve essere dedotto dal computo della anzianità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-31