Art. 26 · Dispensa dal servizio per informità
Parte PRIMA

Art. 26

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Dispensa dal servizio per informità

In vigore dal 19 dic 1961
Scaduto il periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità dall' e dall', il dipendente che risulti non idoneo per infermità, a riprendere servizio, è dispensato, ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua posizione d'impiego. Per il procedimento di dispensa si osservano le modalità, di cui all'art. 233 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-26