Parte PRIMA
Art. 24
32 / 56Aspettativa per motivi di famiglia
In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente che aspira ad ottenere l'aspettativa per motivi di famiglia deve presentare motivata domanda al Ministero dell'interno per il tramite gerarchico.
Il Ministro per l'interno deve provvedere sulla domanda entro un mese ed ha facoltà, per motivate ragioni di servizio, di respingere la domanda, di ritardarne l'accoglimento e di ridurre la durata dell'aspettativa richiesta.
L'aspettativa può in qualunque momento essere revocata per ragioni di servizio.
Il periodo di aspettativa non può eccedere la durata di un anno, il dipendente non ha diritto ad alcun assegno.
Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-24