Art. 23 · Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio
Parte PRIMA

Art. 23

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Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio

In vigore dal 19 dic 1961
Aspettativa per infermità - Equo indennizzo per perdita della integrità fisica dipendente da causa di servizio L'aspettativa per infermità è disposta, d'ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall'Amministrazione, l'esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio. Alle visite per tale accertamento assiste un medico di fiducia del dipendente, se questi ne fa domanda e si assume la spesa relativa. L'aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale fu disposta; essa non può protrarsi più di diciotto mesi. L'Amministrazione può, in ogni momento, procedere agli opportuni accertamenti sanitari. Durante l'aspettativa il dipendente ha diritto all'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, conservando integralmente gli assegni per carichi di famiglia. Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza. Quando l'infermità che è motivo dell'aspettativa sia riconosciuta, dipendente da causa di servizio, competono al dipendente per tutto il periodo dell'aspettativa tutti gli assegni, escluse le indennità per prestazioni di lavoro straordinario, nonché un equo indennizzo per la diminuita integrità fisica eventualmente subita. Per quanto riguarda i procedimenti per l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e per la determinazione dell'equo indennizzo, si applicano le disposizioni previste per il personale civile dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-23