Art. 22 · Aspettativa per servizio militare
Parte PRIMA

Art. 22

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Aspettativa per servizio militare

In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente richiamato alle armi in tempo di pace è collocato in aspettativa per il periodo eccedente i primi due mesi di richiamo; per il tempo eccedente tale periodo compete al dipendente richiamato lo stipendio più favorevole tra quello civile e quello militare, oltre gli eventuali assegni personali di cui sia provvisto. Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare è computato per intero ai fini della progressione economica e del trattamento di quiescenza e previdenza.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-22