Art. 17 · Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo
Parte PRIMA

Art. 17

25 / 56

Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo

In vigore dal 19 dic 1961
Il rapporto informativo è compilato dal funzionario competente per il personale dello Stato al quale i dipendenti sono equiparati agli effetti economici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-17