Parte PRIMA
Art. 13
21 / 56Cumulo di congedo ordinario e congedo straordinario
In vigore dal 19 dic 1961
Il dipendente che ha usufruito del congedo straordinario previsto dagli articoli precedenti conserva il diritto al congedo ordinario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-21;1224#art-13