Art. 2
2 / 2In vigore dal 17 nov 1961
All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti, e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359, e 18 dicembre 1879 numero 5188, citate nelle premesse, entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il termine entro il quale le opere di cui al precedente dovranno essere portate a compimento è stabilito in anni tre, sempre a far tempo dalla data, suddetta
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 settembre 1961.
GRONCHI
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 61. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-15;1132#art-2