Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 27 mar 1962
Per l'ammissione a tutti i concorsi di cui ai precedenti articoli, si prescinde dal limite massimo di età, salvo che siasi superato, alla data del 1 ottobre 1948, il limite di 65 anni compiuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1661#art-5