Art. 1
1 / 1In vigore dal 6 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto l' del regio decreto-legge 7 settembre 1938 n. 1696, convertito in legge 5 gennaio 1939, numero 8;
Visto il regio decreto 17 gennaio 1926, n. 117, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1926, registro n. 2, foglio n. 764, con il quale venne istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1949, n. 859, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1949, registro n. 30, foglio n. 95, con il quale venne ricostituita la Commissione stessa;
Visto l'articolo unico del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 859, con il quale il dottor ing. Francesco Tozzi è stato chiamato a far parte della Commissione anzidetta, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 848, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1954, registro n. 86, foglio n. 22, con il quale il dott. ing. Federico Firpo, direttore generale della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è stato chiamato a far parte della Commissione anzidetta;
Ritenuta la necessità, di procedere alla sostituzione del dott.
ing. Federico Firpo e del dott. ing. Francesco Tozzi collocanti a riposo;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
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Il dott. ing. Federico Firpo cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, a decorrere dal 1 luglio 1961.
Il dott. ing. Paolo Carlucci, direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è chiamato a far parte, dal 13 settembre 1961, della Commissione medesima.
Art. 2 Il dott. ing. Francesco Tozzi cessa di far parte della Commissione per le funicolari aeree e terrestri, a decorrere dal 1 luglio 1961.
L'ispettore capo superiore dott. ing. Ruggero Ruggieri è chiamato a far parte, dal 13 settembre 1961, della Commissione medesima, in rappresentanza delle Ferrovie dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1961
GRONCHI
SPATARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 7. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1175#art-1