Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione:
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 27. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "Biofisica" e "Genetica medica".
Art. 57. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze naturali sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica".
Art. 65. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di "Statistica" e "Genetica umana".
Gli articoli 113 e 114, relativi alla "Scuola di specializzazione in Radiologia medica e radioterapia sono abrogati e sostituiti dai seguenti con il seguente nuovo ordinamento.
Scuola di specializzazione in Radiologia medica e Medicina nucleare
Art. 113. - La scuola ha la durata di tre anni. La iscrizione per ogni anno accademico è limitata a quindici allievi.
Le materie d'insegnamento sono:
Primo anno:
1) Elettrologia;
2) Fisica delle radiazioni;
3) Tecnica della radiodiagnostica generale e speciale;
4) Anatomia radiologica e fisiologica normale.
Secondo anno:
1) Semeiotica radiologica;
2) Diagnostica radiologica (I);
3) Radiobiologia sperimentale e clinica;
4) Tecnica e metodica della radioterapia (Raggi X, sostanze radioattive, naturali e artificiali);
Terzo anno:
1) Diagnostica radiologica (II);
2) Principi, tecnica e metodica dell'impiego degli isotopi radioattivi in Medicina;
3) Radioterapia clinica;
4) Terapia fisica con onde elettriche (diatermia, marconiterapia, ultrasuoni), Fototerapia.
Art. 114. - Gli allievi dovranno prestare servizio di internato nell'Istituto di radiologia secondo quanto verrà stabilito dal direttore. Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame il cui superamento 8 condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Gli insegnamenti del 3° anno saranno integrati da conferenze su argomenti di particolare importanza (Radiologia in medicina legale e mutualistica. Protezione ed igiene del lavoro radiologico).
Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 settembre 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 64. - VILLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-13;1136#art-1