Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 mar 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto collettivo nazionale 21 novembre 1947, per i dipendenti da aziende artigiane di barbieri e misti, parrucchieri per signora ed affini;
Visto, per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, e relativa tabella, per i lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti, stipulato tra, il Sindacato Provinciale Proprietari Barbieri e Barbieri misti e il Sindacato Provinciale Liberi Lavoranti Barbieri e Parrucchieri, il Sindacato Provinciale Lavoranti Barbieri e Parrucchieri;
Visto, per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, per i lavoranti barbieri, stipulato tra l'Unione Provinciale degli Artigiani e l'Unione Sindacale Provinciale -CISL-, la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 8 della provincia di Pescara, in data 28 gennaio 1961, n. 4 della provincia di Campobasso, in data 19 novembre 1960, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:
- per la provincia di Pescara, l'accordo collettivo integrativo 8 agosto 1949, relativo ai lavoratori dipendenti da botteghe artigiane di barbieri per uomo e misti;
- per il Comune di Campobasso, l'accordo collettivo 26 agosto 1957, relativo ai lavoranti barbieri;
sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabilito sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori considerati negli accordi annessi, dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri per uomo e misti della, provincia di Pescara e del Comune di Campobasso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Atti del Governo, registro n. 143, foglio n. 55. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1558#art-1