Art. 1
1 / 1In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura, stipulato tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale Braccianti, Salariati Agricoli e Maestranze Qualificate e Specializzate, con l'intervento della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione italiana Salariati Braccianti Agricoli e Maestranze Specializzate, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, il Sindacato Nazionale Salariati e Braccianti della U.I.L.-Terra, con l'assistenza dell'Unione italiana Lavoratori della Terra e con l'intervento della Unione italiana del Lavoro; e, in pari data, tra la Confederazione Generale dell'Agricoltura italiana, la Confederazione Nazionale dei Coltivatori Diretti e la Federazione Nazionale dei Salariati e Braccianti Agricoli, con l'intervento della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 136 del 31 dicembre 1960, del patto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il patto collettivo nazionale di lavoro 26 marzo 1960 per i salariati fissi dell'agricoltura sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del patto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i salariati fissi dell'Agricoltura.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 settembre 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 159. - VILLA
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1469#art-1