Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 7 feb 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista, la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero; Visto, per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra, l'Unione Provinciale degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; e, in pari data. tra l'Unione Provinciale degli Industriali e la Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la Provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, stipulato tra l'Unione Industriali del Verbano, Cusio ed Ossola e il Sindacato Provinciale della Federazione italiana Lavoratori del Legno, Boschivi, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Federazione Unitaria Lavoratori del Legno, Artistiche e Varie, il Sindacato Provinciale della Unione italiana Lavoratori del Legno Artistiche e Varie; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 23 della provincia di Cuneo, in data 20 luglio 1960, n. 3 della provincia di Novara, in data 25 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico. I rapporti di lavoro, costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati: per la provincia di Cuneo, il contratto collettivo integrativo 2 ottobre 1959, relativo agli operai dipendenti dalle industrie dei prodotti dei legno e del sughero; per la provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola), l'accordo collettivo integrativo 2 ottobre 1959, da valere per l'industria dei prodotti del legno e del sughero; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese del legno e del sughero della provincia di Cuneo e della provincia di Novara (limitatamente alle zone del Verbano, Cusio ed Ossola). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 11 settembre 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 117. - VILLA.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-11;1465#art-1