Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 8 ott 1961
Per le singole persone costituenti la popolazione residente, il censimento rileva il sesso, lo stato civile, la data ed il Comune di nascita, il grado di istruzione, nonché per le persone in condizione professionale, la professione, la posizione nella professione o l'attività economica dell'azienda o ente presso cui sono occupate alla data del censimento o lo erano da ultimo se disoccupate o, per le persone in condizione non professionale, la loro particolare condizione. Il censimento rileva, inoltre, per gli stranieri, la cittadinanza; per gli assenti temporanei, la località in cui si trovano e il motivo della loro assenza; per le donne coniugate, anche se sia avvenuto lo scioglimento del matrimonio, alcune notizie sul numero dei figli avuti. Per le persone presenti nel Comune, ma residenti in altro Comune o all'estero; il censimento rileva il sesso, la data di nascita, lo stato civile e il Comune o Stato estero di residenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-4