Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 8 ott 1961
La popolazione residente di ciascun Comune è costituita dalle persone che ivi hanno la propria dimora abituale, siano esse, alla data del censimento, presenti oppure assenti temporaneamente dal Comune per l'esercizio di occupazioni stagionali o, comunque, per cause di durata limitata, secondo le disposizioni del regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136. La popolazione presente di ciascun Comune è costituita dalle persone presenti nel Comune stesso alla data del censimento, siano esse residenti nel Comune oppure residenti in altro Comune o all'estero.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-3