Art. 23
23 / 31In vigore dal 8 ott 1961
A cura degli Uffici comunali di censimento viene effettuata giornalmente una revisione preliminare dei modelli di rilevazione consegnati dai rilevatori, nonché la totalizzazione dei dati concernenti:
a) per il censimento della popolazione, il numero delle famiglie e delle convivenze e quello delle persone residenti nel Comune, nonché il numero delle abitazioni e quello delle stanze (vani utili);
b) per il censimento dell'industria e del commercio, il numero delle ditte, il numero delle unità locali e dei relativi addetti, nonché il numero degli iscritti di commercio ambulante.
I dati complessivi risultanti dai riepiloghi devono essere comunicati all'Istituto centrale di statistica per mezzo di telegramma entro il giorno 10 novembre 1961.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-23