Art. 21
21 / 31In vigore dal 8 ott 1961
Il censimento delle persone imbarcate su navi mercantili italiane e straniere viene eseguito per il tramite delle Capitanerie di porto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-21