Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 8 ott 1961
L'Istituto centrale di statistica impartisce le istruzioni necessarie alla esecuzione dei censimenti e sovraintende a tutte le relative operazioni, avvalendosi della collaborazione delle Amministrazioni governative centrali e locali, delle Amministrazioni provinciali e comunali e di ogni altro ente pubblico ai sensi dell' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-10