Art. 1
1 / 31In vigore dal 8 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma V, della Costituzione;
Visto l' del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, recante modifiche all'ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;
Visto l' del regio decreto-legge 6 novembre 1930, n. 1503, convertito nella legge 27 dicembre 1930, n. 1839, sulla periodicità dei censimenti della popolazione;
Visto l' della legge 18 gennaio 1934, n. 120, sulla periodicità dei censimenti agricoli, industriali e commerciali;
Visti la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sull'ordinamento delle anagrafi della popolazione residente e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia e per l'industria e commercio;
Decreta:
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Nei giorni 15 e 16 ottobre 1961 hanno luogo, rispettivamente, il 10° censimento generale della popolazione e il 4° censimento generale dell'industria e del commercio.
In occasione del censimento della popolazione viene effettuata la rilevazione delle abitazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-09-08;1011#art-1