Statuto Consorzio interprovinciale universitario
Art. 20
20 / 20In vigore dal 2 mag 1962
In sede di prima applicazione, i contributi di cui alle seguenti lettere, sono calcolati in base ai criteri di contro a ciascuno indicati:
A) AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI
1) Amministrazione provinciale di Pisa:
a) L. 6 - per abitante;
b) L. 6.000 - per studente;
c) L. 1.500.000 - quota fissa.
2) Amministrazioni provinciali di Lucca e di Livorno:
a) L. 3 - per abitante;
b) L. 3.000 - per studente.
3) Amministrazione provinciale di Massa:
a) L. 1,50 - per abitante;
b) L. 3.000 - per studente.
4) Amministrazioni provinciali di Grosseto e di La Spezia:
a) L. 1 - per abitante;
b) L. 3.000 - per studente.
B) COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA
1) Comune di Pisa:
a) L. 16 - per abitante;
b) L. 8.000 - per studente;
c) L. 1.500.000 - quota fissa.
2) Comuni di Lucca e di Livorno:
a) L. 8 - per abitante;
b) L. 4.000 - per studente.
3) Comuni di Massa e di Carrara:
a) L. 4 - per abitante;
b) L. 4.000 - per studente.
4) Comuni di Grosseto e di La Spezia:
a) L. 2,66 - per abitante;
b) L. 4.000 - per studente.
C) COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON
POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI.
1) Comuni della provincia di Pisa:
L. 12 - per abitante.
2) Comuni della provincia di Lucca e di Livorno:
L. 10 - per abitante.
3) Comuni della provincia di Massa:
L. 5 - per abitante.
4) Comuni delle province di La Spezia e di Grosseto:
L. 3,33 - per abitante.
D) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA.
Il contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di ciascuna Provincia è pari ad 1/5 dell'ammontare dei contributi di tutti gli altri Enti delle rispettive Province.
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione:
BOSCO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-20