Art. 20
Statuto Consorzio interprovinciale universitario

Art. 20

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In vigore dal 2 mag 1962
In sede di prima applicazione, i contributi di cui alle seguenti lettere, sono calcolati in base ai criteri di contro a ciascuno indicati: A) AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 1) Amministrazione provinciale di Pisa: a) L. 6 - per abitante; b) L. 6.000 - per studente; c) L. 1.500.000 - quota fissa. 2) Amministrazioni provinciali di Lucca e di Livorno: a) L. 3 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. 3) Amministrazione provinciale di Massa: a) L. 1,50 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. 4) Amministrazioni provinciali di Grosseto e di La Spezia: a) L. 1 - per abitante; b) L. 3.000 - per studente. B) COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 1) Comune di Pisa: a) L. 16 - per abitante; b) L. 8.000 - per studente; c) L. 1.500.000 - quota fissa. 2) Comuni di Lucca e di Livorno: a) L. 8 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. 3) Comuni di Massa e di Carrara: a) L. 4 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. 4) Comuni di Grosseto e di La Spezia: a) L. 2,66 - per abitante; b) L. 4.000 - per studente. C) COMUNI NON CAPOLUOGO DI PROVINCIA CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 10.000 ABITANTI. 1) Comuni della provincia di Pisa: L. 12 - per abitante. 2) Comuni della provincia di Lucca e di Livorno: L. 10 - per abitante. 3) Comuni della provincia di Massa: L. 5 - per abitante. 4) Comuni delle province di La Spezia e di Grosseto: L. 3,33 - per abitante. D) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA. Il contributo della Camera di commercio, industria ed agricoltura di ciascuna Provincia è pari ad 1/5 dell'ammontare dei contributi di tutti gli altri Enti delle rispettive Province. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione: BOSCO
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