Art. 14
Statuto Consorzio interprovinciale universitario

Art. 14

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In vigore dal 2 mag 1962
Il rettore e i presidi di Facoltà eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la carica, sono sostituiti rispettivamente dal nuovo rettore o dal nuovo preside della Facoltà cui apparteneva il preside eletto. I rappresentanti degli Enti che siano stati eletti a far parte del Consiglio di amministrazione, qualora vengano a mancare o rinunzino o perdano la rappresentanza, sono sostituiti da coloro che subentrano nella rappresentanza del rispettivo Ente. I nuovi componenti del Consiglio come sopra designati, sostituiscono i rispettivi precedessori fino allo scadere del triennio in cui è avvenuta la sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1691#art-sci-14