Art. 1
1 / 1In vigore dal 26 ott 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 25. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Medicina, e chirurgia sono aggiunti quelli di:
12) Terapia medica sistematica;
13) Idrologia medica;
14) Medicina costituzionale ed endocrinologia;
15) Antropologia criminale;
16) Genetica umana;
17) Psicologia;
18) Statistica sanitaria;
19) Medicina sportiva;
20) Storia della medicina.
Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di: "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 32. - È soppresso e sostituito dal seguente:
"L'esame di Chimica generale ed inorganica deve precedere quello delle altre materie chimiche.
Non sono ammessi agli esami di Chimica biologica, Biochimica applicata, Fisiologia generale, Chimica farmaceutica applicata, Chimica bromatologica, Farmacologia e farmacognosia e del 2° e 3° corso di Esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica, di Chimica delle fermentazioni e di Fisiologia vegetale, gli studenti che non hanno superato gli esami di Chimica generale ed inorganica e di Chimica organica".
Art. 33. - È soppresso e sostituito dal seguente:
"Il corso biennale di Chimica farmaceutica e tossicologica comporta un esame alla fine di ogni anno.
Le esercitazioni di Chimica farmaceutica e tossicologica comportano un esame alla fine di ogni anno".
Art. 47. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche è aggiunto quello di: "Embriologia sperimentale".
Art. 50. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Gli esami di Istituzioni di matematiche, Fisica, Chimica generale ed inorganica, Istologia ed embriologia, devono precedere gli esami di Chimica organica, Zoologia, Botanica, Anatomia umana.
Gli esami di Istologia ed embriologia e di Anatomia umana devono precedere l'esame di Anatomia comparata. L'esame di Chimica organica deve precedere gli esami di Chimica biologica, Fisiologia generale, Fisiologia vegetale Chimica delle fermentazioni, Biochimica comparata. Per essere ammesso agli esami di Botanica e di Zoologia lo studente deve aver dimostrato di aver seguito con profitto i relativi corsi biennali di laboratorio".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 agosto 1961
GRONCHI
BOSCO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 139. - RELLEVA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-26;1019#art-1