Art. 3
3 / 4In vigore dal 5 dic 1961
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi, o parte di essi, previsti nella convenzione stessa, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1172#art-3