Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 dic 1962
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967; Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio; Decreta: Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1959, n. 1, sono portati rispettivamente a L. 2.099.500 e L. 6.129.500 annue. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - SULLO - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla corte dei conti, addì 8 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 78. - VILLA

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 18 agosto 1962, n. 1566 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda, su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1961, numero 1157, sono portati, rispettivamente a L. 2.470.000 e L. 7.026.500 annue".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1157#art-1