Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744; Visto l'art. 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la difesa; Decreta: . Nel corso dell'esercizio finanziario 1961-1962 possono essere richiamati alle armi nell'Aeronautica militare, per esigenze speciali e per istruzione, diciotto sottufficiali di complemento e ottanta graduati e militari di truppa in congedo illimitato, di tutti i ruoli e categorie, purchè ancora soggetti a obblighi militari.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-25;1037#art-1