Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 23 set 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successivi; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 9. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di "Diritto processuale amministrativo". Art. 12. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze politiche sono aggiunti quelli di: "Storia contemporanea"; "Storia economica"; "Scienza della politica"; "Scienza dell'amministrazione". Art. 33. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di "Chirurgia plastica ricostruttiva". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1961 GRONCHI BOSCO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1961 Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 11. - VILLA
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