Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 dic 1961
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo, sarà senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-02;1174#art-3