Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 dic 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1033, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Parma in data 18 aprile 1961 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Parma.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-08-02;1174#art-1