Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati Visto l'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno, per la grazia e la giustizia e per le finanze; Decreta: Articolo unico. Il secondo comma dell'art. 32 del regolamento per la esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, che disciplina l'importazione, la lavorazione, il deposito e la distribuzione degli olii minerali e loro derivati, è sostituito dai seguenti: "È data facoltà si Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quello per le finanze, di variare tale misura, sentita la Commissione interministeriale per la disciplina petrolifera istituita presso detto Ministero, allorquando se ne rilevi l'opportunità in relazione alle esigenze del Paese. La scorta di riserva non potrà essere in alcun caso stabilita, in misura superiore al 30 per cento della capacità dei depositi". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 agosto 1961 GRONCHI FANFANI - COLOMBO - SCELBA - GONELLA - TRABUCCHI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 141, foglio n. 76. - VILLA
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