Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio ed i notai accreditati, per provvedere alle autenticazioni delle firme sulle dichiarazioni amministrative di trasferimento o di tramutamento, devono trovarsi, a turno, presenti, nella Direzione generale o negli Uffici provinciali del tesoro, nel giorno e nell'ora fissati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-7