Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 6 ott 1961
Gli agenti di cambio accreditati devono prestare giuramento. Prima di assumere l'esercizio delle loro funzioni, gli agenti di cambio ed i notai accreditati devono depositare la propria firma alla Direzione generale o all'Ufficio provinciale del tesoro, presso cui siano stati accreditati, è dimostrare di aver versato la tassa di concessione governativa per il decreto di accreditamento. Dell'assunzione delle funzioni viene redatto apposito verbale, che deve contenere l'espressa dichiarazione, dell'ufficiale accreditato, di avere piena conoscenza delle norme sul Debito pubblico. Il giuramento, per l'agente di cambio, ed il verbale di assunzione delle funzioni, per gli agenti di cambio ed i notai accreditati, devono essere effettuati dinanzi al direttore generale del Debito pubblico o ad un impiegato della carriera direttiva, da esso delegato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;945#art-6