Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 dic 1961
Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 luglio 1961 GRONCHI FANFANI - SEGNI - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1961 Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 40. - VILLA
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