Art. 7
7 / 19In vigore dal 25 ott 1961
Il contratto si risolve:
1) alla scadenza, ove non venga rinnovato;
2) nel caso di cui al quarto comma del successivo ;
3) per licenziamento.
Il licenziamento può aver luogo:
a) per gravi motivi disciplinari o per cattiva condotta morale;
b) per scarso rendimento o incapacità;
c) per riduzione delle esigenze connesse all'assistenza amministrativa e tecnica da prestarsi in Somalia;
d) quando, a giudizio dell'Amministrazione, l'opera dell'impiegato non sia più ritenuta necessaria.
Nei riguardi del personale licenziato per motivi di cui alla, lettera a) non sussiste obbligo di preavviso.
Nei casi di cui alle lettere 6), o) e d) il licenziamento può aver luogo soltanto dopo un preavviso di due mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-7