Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 ott 1961
Il contratto ha durata non superiore ad un anno; esso scade comunque al 30 giugno successivo alla data di stipulazione e può essere rinnovato. Non è ammessa la rinnovazione tacita del contratto. La domanda di rinnovazione deve essere presentata dall'interessato almeno un mese prima della scadenza del contratto
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-4