Art. 2
2 / 19In vigore dal 25 ott 1961
Il personale di cui all'articolo precedente deve essere di cittadinanza italiana ed è qualificato come segue:
CATEGORIA A: personale fornito di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università, o da altro Istituto di istruzione superiore.
CATEGORIA B: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente.
CATEGORIA C: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria inferiore o equipollente.
CATEGORIA D: personale tecnico specializzato sprovvisto dei titoli di studio sopra indicati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-2