Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 ott 1961
Il personale di cui all'articolo precedente deve essere di cittadinanza italiana ed è qualificato come segue: CATEGORIA A: personale fornito di laurea o titolo equipollente rilasciato da Università, o da altro Istituto di istruzione superiore. CATEGORIA B: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria superiore o equipollente. CATEGORIA C: personale fornito di titolo di studio di scuola secondaria inferiore o equipollente. CATEGORIA D: personale tecnico specializzato sprovvisto dei titoli di studio sopra indicati.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-2