Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 25 ott 1961
Nel mese di dicembre di ciascun anno, al personale a contratto è corrisposta una tredicesima mensilità pari all'assegno di cui all' in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio o frazioni di mese superiori a quindici giorni prestato nel corso dell'anno stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-17