Art. 15
15 / 19In vigore dal 25 ott 1961
Le interruzioni del servizio per le cause indicate nei precedenti non prorogano la durata del contratto.
Il contratto può essere rinnovato nelle posizioni di congedo e di aspettativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-15