Art. 15

Art. 15

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In vigore dal 25 ott 1961
Le interruzioni del servizio per le cause indicate nei precedenti non prorogano la durata del contratto. Il contratto può essere rinnovato nelle posizioni di congedo e di aspettativa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-15