Art. 14
14 / 19In vigore dal 25 ott 1961
Per accertati motivi di salute l'Amministrazione può concedere agli impiegati a contratto una aspettativa di durata non superiore, in un biennio, a novanta giorni complessivi.
Durante i primi sessanta giorni di aspettativa per motivi di salute all'impiegato spetta l'assegno nella misura di un terzo, mentre per i successivi trenta giorni l'assegno è corrisposto nella misura di un sesto.
Qualora però l'aspettativa sia stata concessa per malattia o infermità contratte per comprovate ragioni di servizio, l'assegno è ridotto a due terzi per i sessanta giorni e ad un terzo per i successivi trenta giorni.
Il personale che, scaduto il termine massimo di aspettativa per motivi di salute, non sia in grado di prestare ulteriormente la propria opera è esonerato dal servizio.
In tal caso, al personale medesimo sono applicabili le disposizioni contenute nei precedenti , primo comma, e 12.
L'impiegato a contratto può anche essere collocato in aspettativa per gravi motivi privati per periodi di durata complessiva non superiore a sessanta giorni per biennio.
Durante l'aspettativa per motivi privati l'impiegato non ha diritto alla corresponsione degli assegni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-14