Art. 11
11 / 19In vigore dal 25 ott 1961
Il personale a contratto assunto in Italia o all'estero può essere autorizzato a condurre con sè la famiglia o a farsi raggiungere dalla medesima con diritto al rimborso delle relative spese di viaggio secondo quanto disposto da l'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-31;1014#art-11