Art. 1
1 / 1In vigore dal 12 nov 1961
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;
Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;
Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli istituti di cura privati;
Visto, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -,il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - U.I.L. -;
Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Perugia, in data 16 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico.
I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Perugia, l'accordo collettivo integrativo 20 dicembre 1957 relativo ai dipendenti dagli istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al precedente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli istituti di cura privati della provincia di Perugia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 luglio 1961
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 152. - VILLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-07-20;1103#art-1